Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfounded factual grounds and unreviewable sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Cerbone Antonio inadmissible due to the manifest unfounded nature of his factual arguments. The lower court properly determined the sentence based on drug quantities and the defendant's recent arrest history, a matter of merit not subject to review at the cassation level. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 394, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the cassation court cannot re-evaluate the substantive sentencing decisions regarding drug quantities and recidivism which fall within the unreviewable domain of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERBONE ANTONIO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 07/11/1987 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Cerbone Antonio è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto.
2. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come la pena non può essere determinata nel minimo edittale in relazione alla natura e quantità degli stupefacenti e ai numerosi precedenti del ricorrente, che era stato arrestato appena una settimana prima. La pena, del resto, risulta determinata in aumento per l'art. 81 cod. pen. in anni 1 di reclusione, per i fatti di cui al processo odierno. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il