Italian court dismisses appeal against drug trafficking conviction for manifestly unfounded facts and lack of re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Mazzara inadmissible due to the manifest unfoundedness of his factual arguments. The lower court had correctly identified large-scale drug trafficking based on the quantity of substances, the nature of the drugs, and the organized distribution to numerous consumers in Valderice. The Supreme Court upheld this decision, noting that the appellate court's findings on the exclusion of the minor offense mitigation were clear and not subject to re-evaluation in a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 363 c.p.p.: An appeal based on factual grounds is inadmissible when the lower court's findings are adequately motivated and do not require a re-evaluation of facts in a court of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZARA GIUSEPPE nato a ERICE il 31/10/1995 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Mazzara Giuseppe è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto; peraltro richiede alla corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.
2. La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il dato quantitativo e la natura delle sostanze unito alle modalità della condotta fa ritenere un'attività su larga scala di spaccio. L'attivismo dell'imputato nello spaccio si è protratto per molti anni rifornendo gran parte dei consumatori del Comune di Valderice. Anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato, generico ed in fatto. La Corte di appello adeguatamente motiva per l'esclusione dell'attenuante della speciale tenuità di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. rilevando la massiccia attività di spaccio nei confronti di più persone, anche minori con un sistema di vendita organizzato 8anche se rudimentale). Si tratta di evidenti accertamenti di merito, non sindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis