Italian Court dismisses appeals against aggravated assault convictions for lack of recidivism exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Lupu Gheorghe and Adam Maricel inadmissible regarding their convictions for aggravated assault. The defendants argued that the second-instance judge failed to exclude recidivism and grant generic mitigating circumstances, but the court found these complaints groundless and repetitive. The court ruled that the lower court correctly identified the lack of statutory grounds for excluding recidivism and properly applied the relevant mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60, 61, 62-bis c.p.; The court must explicitly exclude recidivism when statutory grounds exist; generic mitigating circumstances are granted only if specifically warranted by the case facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUPU GHEORGHE nato il 09/12/1987 ADAM MARICEL nato il 05/02/1982 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Lupu Gheorghe e Adam Maricel avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, di conferma della sentenza del Tribunale di Roma che li ha condannati, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di otto mesi di reclusione (Lupu) e dieci mesi di reclusione (Adam) per il delitto di lesioni personali aggravate, commesso in data 30.7.2021.
2. Considerato che il ricorso degli imputati con cui si censura, attraverso un unico motivo, la mancata esclusione della recidiva e l'omessa concessione delle circostanze generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato, oltre che reiterativo delle doglianze proposte in sede di appello. A tale riguardo, il giudice di secondo grado ha rilevato come la relativa doglianza fosse inconferente, considerato che le attenuanti ex art. 62-bis c.p. non sono state concesse agli imputati; d'altra parte, in riferimento ad entrambi, la recidiva (infraquinquennale per Lupu; reiterata, specifica e infraquinquennale per Adam) risulta congruamente motivata, in ragione della maggiore pericolosità di cui il nuovo reato è stato -itenuto dimostrativo.
3. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somrna di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 genna