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Ordinanza — n. 9531/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of prescription defense in aggravated homicide case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9531/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Stefano Lagna inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. Lagna argued that the crime committed in 2010 had expired, but the court found this defense manifestly unfounded. The court ruled that the aggravated homicide charge under Article 476 of the Penal Code carries a maximum sentence of ten years, meaning the prescription period had long passed before the 2021 appellate decision.

Regesto Legislator

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Art. 476, comma 2, c.p.; Art. 161, c.p.: The court must reject an appeal based on prescription if the statutory maximum penalty for the charged aggravated offense has already expired, rendering the defense manifestly unfounded.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription period expiration aggravated homicide penalty statutory maximum sentence manifestly unfounded defense falsità in documenti di servizio false dichiarazioni senza giuramento contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 476, comma 2, c.p.
Invero, all'imputato risulta contestata l'ipotesi aggravata di cui all'art. 476 co.
Art. 161, c.p.
2 c.p., che prevede, quale massimo edittale, la pena di anni dieci di reclusione, sicché, anche senza considerare eventuali sospensioni, il termine prescrizionale massimo (prorogato ai sensi dell'art. 161 cod.
art. 161 cod. pen
2 c.p., che prevede, quale massimo edittale, la pena di anni dieci di reclusione, sicché, anche senza considerare eventuali sospensioni, il termine prescrizionale massimo (prorogato ai sensi dell'art. 161 cod. pen.) risulta maturato ben oltre la pronuncia della sentenza di appello, emessa in data 1.12.2021.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGNA STEFANO nato a TORINO il 29/12/1972 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Stefano Lagna avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, di conferma della sentenza del Tribunale di Castrovillari che lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa, per il delitto di cui agli artt. 482, 476, comma secondo, c.p., commesso in data antecedente o prossima al 15.11.2010.

2. Considerato che il motivo unico proposto, con cui si denuncia l'omessa declaratoria di prescrizione del reato, è manifestamente infondato. Invero, all'imputato risulta contestata l'ipotesi aggravata di cui all'art. 476 co. 2 c.p., che prevede, quale massimo edittale, la pena di anni dieci di reclusione, sicché, anche senza considerare eventuali sospensioni, il termine prescrizionale massimo (prorogato ai sensi dell'art. 161 cod. pen.) risulta maturato ben oltre la pronuncia della sentenza di appello, emessa in data 1.12.2021.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammssibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio