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Ordinanza — n. 9530/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to new fact-finding and generic lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9530/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for a new factual evaluation regarding fraud aggravation and a comparison of mitigating circumstances, which the court rejected as exceeding the scope of a legality review. The court held that re-evaluating facts or making generic complaints about motivation without demonstrating logical flaws violates the principles of finality and judicial restraint.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or adopt new parameters for fact-finding, and generic complaints regarding the lack of motivation are inadmissible unless the reasoning is logically flawed.

Parole chiave

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inadmissibility appeal legality review limits fact re-evaluation generic lack of motivation judicial finality danneggiamento d'impianti elettrici contratto per la fornitura di energia materiale elettrico e apparecchiature radio

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGIOLELLA RAFFAELE nato a NAPOLI il 15/05/1973 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Raffaele D'Angiolella avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, di conferma della sentenza del Tribunale di Sani:a Maria Capua Vetere che lo ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed C 104 di multa, condizionalmente sospesa, per furto di energia elettrica.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge in riferimento all'applicazione dell'aggravante del mezzo fraudolento, è inammissibile, siccome proposto per la prima volta in sede di legittimità. In ogni caso, la doglianza trascende un problema di qualificazione giuridica, implicando valutazioni in fatto incompatibili con il sindacato di legittimità, poiché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, trascura di considerare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931). Inammissibile per assoluta genericità è, infine, il terzo motivo di doglianza, il quale si limita a lamentare, del tutto assertivamente, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso