Ordinanza — n. 9529/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA GUIDO nato a ROMA il 21/08/1953 avverso l'ordinanza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE 13RANCACCIO; Qia OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Guido Marotta avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro del 3.11.2021, la quale ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. proposta dal ricorrente in relazione alla sentenza di questa Corte di definizione del proc. R.G. Cass. 27947/2017. Vista l'istanza del difensore, con cui si chiede che venga accolta la richiesta di restituzione nel termine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 175 c.p; Ordinanza — n. 9529/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Guido Marotta avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro del 3.11.2021, la quale ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. proposta dal ricorrente in relazione alla sentenza di questa Corte di definizione del proc. R.G. Cass. 27947/2017. Vista l'istanza del difensore, con cui si chiede che venga accolta la richiesta di restituzione nel termine.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA GUIDO nato a ROMA il 21/08/1953 avverso l'ordinanza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE 13RANCACCIO; Qia OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Guido Marotta avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro del 3.11.2021, la quale ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. proposta dal ricorrente in relazione alla sentenza di questa Corte di definizione del proc. R.G. Cass. 27947/2017. Vista l'istanza del difensore, con cui si chiede che venga accolta la richiesta di restituzione nel termine.
2. Rilevato che il ricorso è inammissibile poiché affetto da conclamata genericità, in quanto affidato a deduzioni che violano l'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura, di contro esposte, nell'impugnativa allo scrutinio, in maniera caotica, confusa e scarsamente perspicua, così da renderne particolarmente disagevole il ragguaglio e l'esame (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013 - dep. 19/02/2014, Rv. 259063).
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennai