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Ordinanza — n. 9525/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing for lack of admissible grounds under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9525/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against a plea bargain sentencing order inadmissible. The appellants argued for a violation of law regarding sentencing calculation and lack of motivation, but failed to cite specific grounds permitted by the relevant procedural code. The court ruled that such generic complaints do not meet the strict admissibility requirements for challenging plea bargain decisions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain sentencing, only specific statutory grounds are admissible, rendering generic complaints regarding sentencing calculation or motivation inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain sentencing admissibility of appeal procedural code violations quantification of penalty lack of motivation Italian criminal procedure Cassazione ordinanza modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Visti i ricorsi proposti, distintamente, da Hacib Sidahmd e Touhami Lofti avverso la sentenza del Tribunale di Genova pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata per il reato di furto pluriaggravato.
Art. 129 cod. proc. pen.
In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
e ad un invocato difetto in punto di quantificazione della pena, non meglio specificato, è inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Visti i ricorsi proposti, distintamente, da Hacib Sidahmd e Touhami Lofti avverso la sentenza del Tribunale di Genova pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. pen
In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., atteso che l'art.
art. 129 cod. proc. pen
Il giudice del patteggiamento, peraltro, ha spiegato sinteticamente la sussistenza di un quadro probatorio adeguato e idoneo ad escludere una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 c.p
In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019
448, comma 2-bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep.
Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020
278337; Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022
Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019
(Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, Hussain Tasawar, Rv.
Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013
277102; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv.
Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011
256359; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep.
Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011
Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep.
Sez. U, n. 5777 del 27/3/1992
Sez. U, n. 10372 del 27/9/1995
191135; Sez. U, n. 10372 del 27/9/1995, Serafino, Rv.
Sez. U, n. 20 del 27/10/1999
202270; Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv, 214637; cfr.
Sez. 6, n. 56976 del 11/9/2017
Sez. 6, n. 56976 del 11/9/2017, Sejdaras, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HACIB SIDAHMD nato il 23/05/1998 TOUHAMI LOFTI nato il 13/08/1992 avverso la sentenza del 28/06/2022 del TRIBUNALE di GENOVA Elet-e-a4A48-43-~ udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti, distintamente, da Hacib Sidahmd e Touhami Lofti avverso la sentenza del Tribunale di Genova pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata per il reato di furto pluriaggravato.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, proposto nell'interesse di Touhami Lofti, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444 e 129 cod. proc. pen. e ad un invocato difetto in punto di quantificazione della pena, non meglio specificato, è inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

Orbene, il ricorrente non deduce alcuna delle ragioni di ricorso consentite, ma si limita a dolersi, molto genericamente e senza tener conto dei contenuti della pronuncia impugnata, della mancanza di motivazione sulla responsabilità del ricorrente e di un vizio di mero computo della sanzione, senza indicare neppure se tale errore abbia dato luogo ad illegalità (evenienza che non si ritiene sussistente, comunque, dal Collegio, nel caso di specie, in applicazione dei principi dettati da Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689). Il giudice del patteggiamento, peraltro, ha spiegato sinteticamente la sussistenza di un quadro probatorio adeguato e idoneo ad escludere una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e tanto è sufficiente ai fini del sindacato positivo sulla legittimità della decisione dal punto di vista di eventuali, proposti vizi di motivazione.

Invero, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, Hussain Tasawar, Rv. 277102; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv. 256359; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep. 03/08/2011, Rv. 250902;

Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Rv. 252085). Ebbene, il motivo è privo di specificità al riguardo, poiché non indica elementi favorevoli all'imputato acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati, ai fini di un proscioglimento; esso, comunque, è manifestamente infondato, dal momento che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Tali argomentazioni, come ha condivisibilmente sottolineato la citata sentenza n. 39159 del 2019, appaiono del tutto corrispondenti ai parametri motivazionali richiesti per le decisioni di patteggiamento, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione, che è implicita nella domanda di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nonché tenuto conto della speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in tale tipologia peculiare di rito alternativo previsto dal legislatore (cfr., tra le altre, Sez.

U, n. 5777 del 27/3/1992, Di Benedetto, Rv. 191135; Sez. U, n. 10372 del 27/9/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv, 214637; cfr. Sez. 6, n. 56976 del 11/9/2017, Sejdaras, Rv. 271671).

3. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Hacib Sidahmd, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge in punto di quantificazione di pena va dichiarato inammissibile, per le stesse considerazioni già svolte in sede di esame della posizione del coimputato, al punto 2.

4. Rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della