Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal violation argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Cristian Doria inadmissible and ordered him to pay court costs. The sole ground of appeal alleged a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding the court's reasoning on liability. The court rejected this claim because the argument was overly generic, lacked specific references to the contested judgment, and was entirely new compared to the appellate court's summary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; An appeal alleging a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, and not supported by specific references to the contested decision or if the claim was not previously raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORIA CRISTIAN nato a CASALE MONFERRATO il 24/03/1993 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Cristian Doria avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto aggravato in abitazione.
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., oltre che essere affetto da conclamata genericità, in quanto affidato a deduzioni del tutto indeterminate e aspecifiche, prive di riferimenti concreti al testo della sentenza impugnata, idonei ad illustrare specificamente il vizio eccepito, è anche inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema della responsabilità (l'appello era limitato alla richiesta di bilanciamento delle circostanze prevalenti ed a contenere la pena nei minimi edittali).
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio