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Ordinanza — n. 9523/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on theft charges for lack of jurisdiction over sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9523/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible regarding their challenge to sentencing discretion. The appellants argued that the lower court failed to recognize mitigating circumstances, but the court ruled that evaluating sentencing balance is a discretionary act of the trial judge. Consequently, the court rejected the appeal as it lacked jurisdiction to review such substantive decisions.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the exercise of sentencing discretion are inadmissible unless the lower court's reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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sentencing discretion appeal inadmissibility theft charges mitigating circumstances Cassazione Roma procedural bar penal concordat indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Per i ricorrenti Ahmetovic Dilan e Halilovic Renato si tratta, peraltro, anche di motivo inammissibile poiché attinenti a ragioni ricomprese nel concordato sulla pena siglato ex art. 599-bis cod. proc. pen. ed ammesso nei loro riguardi.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
art. 599-bis cod. proc. pen
Per i ricorrenti Ahmetovic Dilan e Halilovic Renato si tratta, peraltro, anche di motivo inammissibile poiché attinenti a ragioni ricomprese nel concordato sulla pena siglato ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC DILAN nato a VERCELLI il 16/10/1993 AHMETOVIC NECO nato a TORINO il 01/08/1995 HALILOVIC RENATO nato a MILANO il 06/11/1996 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; eus OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Ahmetovic Neco, Ahmetovic Dilan e Halilovic Renato avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino che ha confermato la responsabilità dei suddetti imputati per i reati di furto pluriaggravato.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui i ricorrenti denunciano vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva contestata, è inammissibile sia perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sottratta al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., tra le tante, Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, altresì, come il motivo sia anche manifestamente infondato quanto alla posizione di Ahmetovic Neco, poiché la Corte d'Appello ha ridotto la pena inflittagli all'esito di una valutazione di congruità complessiva del trattamento sanzionatorio. Per i ricorrenti Ahmetovic Dilan e Halilovic Renato si tratta, peraltro, anche di motivo inammissibile poiché attinenti a ragioni ricomprese nel concordato sulla pena siglato ex art. 599-bis cod. proc. pen. ed ammesso nei loro riguardi.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1