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Ordinanza — n. 9521/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9521/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Traian Grancea inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court's decision contained a motivation defect by attempting to reconstruct facts using criteria different from those of the trial judge. The court rejected this claim, noting that appellate review is precluded from re-evaluating factual elements unless there is manifest illogicality, and that the appellant's arguments were generic rather than specific.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The court of cassation cannot re-read factual elements or adopt new evaluation criteria unless manifest illogicality exists, and appeals must be specific rather than generic.

Parole chiave

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appellate review limitations manifest illogicality standard generic appeal grounds factual reconstruction power cassation inadmissibility reati contro la pubblica autorità reati violenti lesioni gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANCEA TRAIAN nato il 12/12/1996 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; epie OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Traian Grancea avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria,che - per quanto ancora di interesse nel giudizio di legittimità - ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, danneggiamento e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione all'affermazione tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il motivo, peraltro, riproduce, peraltro, aspecificamente anche ragioni pedisseque rispetto all'atto di appello, consegnando il ricorso al vizio di genericità, da cui deriva un'ulteriore causa di inammissibilità.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1