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Ordinanza — n. 9520/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterative and generic grounds regarding fraud in bankruptcy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9520/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Salvatore Mansi and Vincenzo Adinolfi inadmissible. The appellants argued they did not meet the burden of proof for specific intent and that their conduct did not harm creditors, but the court found these arguments merely complaints rather than substantive legal challenges. The court rejected the appeal because the grounds were repetitive, generic, and failed to identify specific factual errors in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in particular factual errors; mere complaints or generic assertions of insufficient evidence are inadmissible as they invite a re-evaluation of evidence rather than a correction of judicial mistakes.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grounds generic arguments fraudulent bankruptcy specific intent requirement bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANSI SALVATORE nato a NOCERA INFERIORE il 01/11/1954 ADINOLFI VINCENZO nato a CASTEL SAN GIORGIO il 24/04/1959 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Salvatore Mansi e Vincenzo Adinolfi avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato la responsabilità dei suddetti imputati per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta documentale.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui i ricorrenti denunciano vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente - che non avrebbe superato la soglia di accertamento dell'oltre ogni ragionevole dubbio e sarebbe carente in punto di dolo specifico nonché anche rispetto all'elemento oggettivo del reato, non essendo idonea la condotta a ledere il bene giuridico tutelato, in mancanza di pregiudizio per i creditori - è inammissibile perché reiterativo ed in parte generico, in fatto e manifestamente infondato.

Il ricorso non si confronta, se non apparentemente e genericamente, con la motivazione della sentenza impugnata. Il motivo, in estrema sintesi, si affida a ragioni inammissibili in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), i quali, in particolare, si sono soffermati sulla assoluta affidabilità della prova della responsabilità dei coimputati (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, ove si supera anche l'argomento difensivo, assertivo, dell'incendio che avrebbe distrutto le scritture contabili e si argomenta quanto all'evidente dolo specifico del reato di omessa tenuta o distruzione delle scritture contabili allo scopo di pregiudicare i creditori della società fallita, che risulta essere stata in attivo secondo gli accertamenti del curatore).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i