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Ordinanza — n. 9515/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and lack of factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9515/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Anna Lucchesi's appeal against the Court of Appeal's conviction for attempted aggravated theft inadmissible. Lucchesi argued for voluntary desistance, but the court found her arguments generic and an attempt to re-evaluate facts outside the trial judge's authority. The appeal was rejected because the lower court's reasoning was logical and legal, precluding the supreme court from adopting different factual parameters.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or adopt new parameters for fact-finding unless the lower court's reasoning is manifestly illogical, and generic appeals lacking specific factual reconstruction are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal voluntary desistance factual re-evaluation generic arguments Court of Cassation powers tentato furto furto di lieve entità indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCHESI ANNA nato a BRONI il 02/05/1966 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Anna Lucchesi avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che - per quanto ancora di interesse nel giudizio di legittimità - ha confermato la responsabilità dell'imputata per il reato di tentato furto aggravato in abitazione.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento in suo favore di un'ipotesi di desistenza volontaria tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il motivo, peraltro, riproduce anche ragioni pedisseque rispetto all'atto di appello, consegnando il ricorso al vizio di genericità, da cui deriva un'ulteriore causa di inammissibilità.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11