Italian Court dismisses appeal on theft conviction due to non-expired statute of limitations period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Zizzo and Monastero inadmissible regarding their conviction for aggravated theft. The appellants argued the statute of limitations had expired before the second-instance judgment, but the court found this claim unfounded because the aggravated nature of the theft extended the limitation period to twelve years and six months. Consequently, the court ruled that the limitation period remained active as of February 4, 2023, and ordered the appellants to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, 161, 625 cod. pen.; The statute of limitations for aggravated theft extends to twelve years and six months, preventing the expiration of the period if the crime occurred prior to the calculated deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZIZZO GIULIO nato a NOVARA il 19/07/1985 MONASTERO DANIELE nato a TERMINI IMERESE il 07/09/1987 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Giulio Zizzo e da Daniele Monastero avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la responsabilità dei suddetti imputati per il reato di concorso in furto pluriaggravato.
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui i ricorrenti deducono che il termine prescrizionale è decorso prima della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato: il furto in relazione al quale è stata emessa condanna, infatti, è aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n.2 e n. 7 cod. pen., sicchè il termine prescrizionale massimo giunge sino a 12 anni e 6 mesi (ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen.); pertanto, il termine di prescrizione massimo rimane fissato alla date del 4 febbraio 2023, non ancora decorso.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio