Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as it must be filed by a special bar lawyer, not personally.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant rather than by a lawyer registered on the special barroll for the Court of Cassation. The defendant argued the appeal was generic and questioned the constitutionality of the requirement for legal representation, but the court found these grounds manifestly unfounded. Relying on established precedent and legislative intent to ensure high-quality defense, the court ruled that personal filing is prohibited and ordered the defendant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; The appeal to the Court of Cassation must be signed by a lawyer registered on the special barroll and cannot be filed personally by the accused, as this requirement does not limit defensive faculties but ensures professional representation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAABANI ABDELHAFID (CUI 05A48FX) nato il 09/03/1986 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Abdelhafid Chaabani avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che ne ha confermato la condanna, in esito a rito abbreviato, per il reato di furto aggravato in concorso con altro soggetto, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 210 di multa, bilanciate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, compresa la recidiva qualificata ex art. 99, comma quarto, cod. pen.
2. Considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto proposto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Le Sezioni Unite, con la pronuncia Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010, hanno sancito, precisamente, che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione In ogni caso, i motivi formulati sono entrambi inammissibili: il primo, che censura il trattamento sanzionatorio, perché generico e manifestamente infondato; il secondo, che espone una questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., perché egualmente manifestamente infondato.
Ancora le Sezioni Unite Aiello, citate, hanno stabilito, condivisibilmente, la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).gigs P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il