Cassation appeal against plea bargain dismissed for inadmissibility due to non-manifest error in sentencing circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because it was filed outside the statutory exceptions for plea bargain appeals. The appellant argued for a mitigating circumstance regarding the attempted theft, but the Court held that appeals against plea bargains are strictly limited to specific grounds like legal qualification errors or sentencing illegality. Consequently, the Court rejected the appellant's claim for a manifest error in the assessment of sentencing circumstances, ruling that such errors must be evident from the text of the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448 comma 2-bis, 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are limited to specific grounds, and claims of error in sentencing circumstances are inadmissible unless they constitute a manifest error evident from the decision text.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFARANO DAVIDE nato a TRICASE il 16/09/1970 avverso la sentenza del 17/05/2022 del TRIBUNALE di LECCEdate-agvisa_alLe-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Davide Alfarano avverso la sentenza del Tribunale di Lecce pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con il pubblico ministero per il reato di tentato furto in abitazione aggravato.
2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., è inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Tra i motivi di ricorso che l'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. consente di proporre avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., quindi, vi è quello che concerne l'erronea qualificazione del fatto, da intendersi riferita alla cornice utilizzata per inquadrare il fatto nelle sue varie componenti, comprese quelle che rendono configurabili le circostanze del reato (Sez. 6, n. 44393 del 24/9/2019, Lamberti, Rv. 277214, in motivazione). Tuttavia, altrettanto consolidato è il principio secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza - anche sotto il profilo del suo atteggiarsi dal punto di vista delle circostanze del reato, per quanto già esposto - è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti, con indiscussa immediatezza, dal testo del provvedimento impugnato o dall'imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116;
Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas Kaddche, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). Sulla base di tale condiviso orientamento, deve evidenziarsi come il motivo di ricorso non possa contrapporre all'accertamento del giudice diverse letture della vicenda - come surrettiziamente tenta di fare il ricorrente nel caso di specie -, ma solo prospettare l'eccentricità della qualificazione emergente già dal tenore della contestazione o comunque da profili risultanti con immediatezza, in relazione alle ragioni fondanti della qualificazione proposta.3.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de