Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9511/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated theft sentence as excessive due to lack of new evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9511/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the sentence was excessive, but the lower court had properly considered statutory aggravating factors like the high theft amount and prior criminal record. The court ruled that cassation review is limited to checking for arbitrariness or illogical reasoning, not re-evaluating the sentence's congruity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 604 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The cassation review of sentencing is limited to verifying the absence of arbitrariness or illogical reasoning, prohibiting a new evaluation of the sentence's congruity if the determination is sufficiently motivated.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing review aggravated theft cassation limits proportionality test criminal liability indagine per furto perseguimento penale per truffa furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 604 c.p.p.
Art. 133 c.p.
Il giudice di merito ha adeguatamente motivato le ragioni della conferma della misura della pena decisa dal Tribunale, valorizzando molteplici elementi tra quelli previsti quali indicatori dall'art. 133 cod.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
art. 133 cod. pen
Il giudice di merito ha adeguatamente motivato le ragioni della conferma della misura della pena decisa dal Tribunale, valorizzando molteplici elementi tra quelli previsti quali indicatori dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, Ferrario
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURIELLO FRANCESCO nato a MADDALONI il 23/01/1986 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; gys OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Francesco Mauriello avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di furto aggravato.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la difesa del ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla dosimetria sanzionatoria, ritenuta eccessiva, è manifestamente infondato. Il giudice di merito ha adeguatamente motivato le ragioni della conferma della misura della pena decisa dal Tribunale, valorizzando molteplici elementi tra quelli previsti quali indicatori dall'art. 133 cod. pen., richiamati nelle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, tra i quali: la notevole gravità del reato, per le modalità della condotta e per la considerevole somma di danaro sottratta (1480 euro); la capacità a delinquere; i precedenti penali di forte allarme sociale.

E costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice ritenere che il sindacato di legittimità in tema di dosimetria sanzionatoria sia limitato, poiché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1