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Ordinanza — n. 9510/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as vague and lacks specific grounds for re-evaluating first-instance conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9510/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Angela Smopech's appeal against the Bologna Court of Appeal's conviction inadmissible. The appellant argued for a violation of procedural law and insufficient reasoning regarding aggravated threats and assault, but the court found her complaints too generic to warrant re-examination. The court ruled that without specific arguments demonstrating manifest illogicality, the first-instance judgment's factual findings on mitigating circumstances remain unchallengeable.

Regesto Legislator

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Art. 125 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal alleging insufficient reasoning is inadmissible if it merely proposes an alternative reading of evidence without demonstrating that the first-instance judgment is manifestly illogical or contradicts itself.

Parole chiave

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inadmissible appeal violation of law vizio di motivazione mitigating circumstances manifest illogicality criminal procedure Court of Cassazione incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 125 cod. proc. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa della ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod.
Art. 133 cod. pen.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 125 cod. proc. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa della ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod.
art. 133 cod. pen
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020
ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMOPECH ANGELA nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 20/06/1977 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; pie OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Angela Smopech avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i reati di minaccia aggravata e percosse.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa della ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero le effettive doglianze avanzate con i motivi d'appello e trascurate dalla Corte di merito. Le censure si risolvono, in ultima analisi, nell'evocare una alternativa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità a meno che tale rilettura non si riveli fattore di considerazione della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), circostanza che non ricorre nel caso di specie.

3. Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, si rivela in fatto, in assenza di aporie argomentative della sentenza impugnata, che ha adeguatamente spiegato le ragioni di conferma della pronuncia di condanna di primo grado. 3.1. Considerato che il terzo motivo di censura denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con ragioni manifestamente infondate. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).

La Corte territoriale ha elencato a pag. 6 le ragioni sulla base delle quali ha escluso il beneficio.3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci