Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and lacks merit regarding excessive sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Kujtim Kaloshi inadmissible. The defense argued the sentence was excessively harsh, but the court found the appeal generic and noted the lower court's reasoning was sufficient under established legal principles. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; An appeal challenging a sentence as excessive is inadmissible if it is generic and the lower court's reasoning adequately addresses the sentencing discretion without needing to consider every single element.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALOSHI KUJTIM nato il 09/01/1975 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Kujtim Kaloshi avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i reati di minaccia aggravata e percosse.
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la difesa del ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, valutato eccessivamente gravoso, è generico e, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo, mentre è considerata adeguata una sintetica spiegazione delle ragioni dosimetriche, quando la pena non si avvicini al massimo edittale.
Nel caso di specie, la pena è stata determinata in considerazione delle modalità del fatto.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 ge