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Ordinanza — n. 9508/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for shoplifting, citing inadmissibility of factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9508/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Barbara Lanza and Linda Poropat inadmissible regarding their conviction for aggravated shoplifting. The court rejected arguments claiming factual distortion, ruling that appellate judges cannot re-evaluate evidence or substitute their own reasoning for that of the trial court unless there is manifest illogicity. Furthermore, the court found the sentencing arguments generic and the penalty appropriately motivated under criminal code principles.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The court of appeal cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, and sentencing reviews are limited to checking conformity with legal logic and general principles.

Parole chiave

Generato dall'IA
appellate review limits factual re-evaluation shoplifting conviction sentencing motivation manifest illogicity criminal procedure appeal inadmissible appeal sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LANZA BARBARA nato a REGGIO EMILIA il 24/12/1971 POROPAT LINDA nato a BRESCIA il 19/07/1980 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Barbara Lanza e da Linda Poropat avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la responsabilità delle suddette imputate per il reato di concorso in furto pluriaggravato in un supermercato.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di Barbara Lanza, denuncia vizio di motivazione in relazione al travisamento della prova per il reato contestato, affidandosi a ragioni inammissibili in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali, in particolare, si sono soffermati sulla assoluta affidabilità della prova della responsabilità delle coimputate, riprese dal sistema di videosorveglianza interno dell'esercizio commerciale, durante l'esecuzione del delitto.

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Ritenuto che le censure difensive proposte con il secondo motivo di ricorso, con riferimento alle posizioni processuali di entrambe le imputate ed afferenti al trattamento sanzionatorio, valutato eccessivamente gravoso dalle ricorrenti, sono generiche e, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo, mentre è considerata adeguata una sintetica spiegazione delle ragioni dosimetriche, quando la pena non si avvicini al massimo edittale.

Nel caso di specie, la pena si attesta su livelli contenuti (un anno di reclusione e 300 euro di multa), tenuto conto delle aggravanti ritenute sussistenti nei riguardi delle ricorrenti m (compresa la recidiva specifica), bilanciate in equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, pure concesse.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C