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Ordinanza — n. 9502/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9502/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9502/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSONNA SABINO nato a CANOSA DI PUGLIA il 13/03/1967 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ri orso proposto da Sabatino Sansonna avverso la sentenza della Corte di Alti Appello di o, che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di minaccia aggravata nei confronti di Giovanni Leone e Maria Antonietta Cangero.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9502/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ri orso proposto da Sabatino Sansonna avverso la sentenza della Corte di Alti Appello di o, che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di minaccia aggravata nei confronti di Giovanni Leone e Maria Antonietta Cangero.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale violenza o minaccia contro le autorità sanzioni penali sabotaggio commisurazione della pena per rapina assassinio
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSONNA SABINO nato a CANOSA DI PUGLIA il 13/03/1967 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ri orso proposto da Sabatino Sansonna avverso la sentenza della Corte di Alti Appello di o, che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di minaccia aggravata nei confronti di Giovanni Leone e Maria Antonietta Cangero.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna subita, è estremamente generico, meramente enunciativo e proiettato ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il ricorso, peraltro, risulta principalmente inammissibile per la già rilevata genericità.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11