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Ordinanza — n. 9500/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to improper signature and lack of substantive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9500/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible without formalities. The appellant, Yosef Catalano, filed the petition personally with only his own signature, whereas the law requires representation by a special bar member. Furthermore, the document contained no substantive arguments or legal grounds. The court ruled that the appeal violated mandatory procedural requirements regarding representation and content.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A criminal appeal must be signed by a special bar member and contain substantive grounds; failure to comply renders it inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special bar membership requirement lack of substantive grounds personal signature invalidity Cassazione procedural rules minaccia nel diritto penale violazioni della legge sulle armi reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr.
art. 444 cod. proc. pen
Visto il ricorso proposto da Yosef Catalano avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO YOSEF nato a VERCELLI il 07/10/2002 avverso la sentenza del 13/06/2022 del TRIBUNALE di VERCELLIci-e3t-0-23i148.0-34 aft42, udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Yosef Catalano avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. che ha applicato all'imputato la pena concordata con il pubblico ministero, relativamente ai reati di minaccia e lesioni aggravate, nonché porto d'armi improprie atte ad offendere.

2. Considerato che il ricorso è inammissibile, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente solo dall'imputato, con firma autenticata dal difensore di fiducia, non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati a patrocinare dinanzi alla Corte di cassazione. Come noto, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272810). Inoltre, il ricorso è totalmente carente dei requisiti minimi previsti, poiché si compone della sola dichiarazione, del tutto priva di qualsiasi motivo. 3.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 ge