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Ordinanza — n. 9495/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9495/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9495/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATACENA GIOVANNI nato a NAPOLI il 09/08/1981 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Giovanni Matacena avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 497 -bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 497 -bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 9495/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Collegio rammenta, altresì, che, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali riesame dell'entità pena procedura di rivendicazione nel pignoramento azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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art. 497 -bis cod. pen
Visto il ricorso proposto da Giovanni Matacena avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 497 -bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATACENA GIOVANNI nato a NAPOLI il 09/08/1981 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Giovanni Matacena avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 497 -bis cod. pen.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, proposto in modo diffusamente generico, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Ritenuto che le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso, con le quali il ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono generiche e che, in ogni caso, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla sentenza impugnata, valorizzando le modalità e le circostanze del fatto, indicative del disvalore in concreto (quanto alla censura difensiva circa l'infondatezza di particolari del sequestro, si rileva che si tratta di elementi contenuti nel verbale d'arresto, agli atti del fascicolo per il dibattimento).

Il Collegio rammenta, altresì, che, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis