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Ordinanza — n. 9494/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9494/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9494/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCA ANTONELLA nato a SASSARI il 26/02/1980 avverso la sentenza del 27/04/2022 del GIUDICE DI PACE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Antonella Arca avverso la sentenza del giudice di pace di Sassari che l'ha condannata alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 689 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 689 cod. pen; Ordinanza — n. 9494/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Antonella Arca avverso la sentenza del giudice di pace di Sassari che l'ha condannata alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 689 cod. pen.

Parole chiave

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prova della minore età sufficienza della testimonianza vie di fatto abuso di alcol bisogni medici del minore determinazione dell'età

Disposizioni normative citate

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art. 689 cod. pen
Visto il ricorso proposto da Antonella Arca avverso la sentenza del giudice di pace di Sassari che l'ha condannata alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 689 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCA ANTONELLA nato a SASSARI il 26/02/1980 avverso la sentenza del 27/04/2022 del GIUDICE DI PACE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Antonella Arca avverso la sentenza del giudice di pace di Sassari che l'ha condannata alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 689 cod. pen.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, proposto in modo diffusamente generico, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gen