Italian Supreme Court dismisses appeal on fraud bankruptcy conviction due to statute of limitations not applying retroactively.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued the statute of limitations had expired before the second-instance judgment, but the court found the defense failed to account for a 60-day suspension period added to the deadline. Consequently, the court ruled that the statute of limitations could not be invoked retroactively against a final appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 cod. pen.; The statute of limitations for criminal offenses cannot be invoked to challenge a final judgment of the Court of Appeal if the limitation period expired only after that judgment became effective.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SISTO COSIMO nato a MESAGNE il 18/08/1957 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; to9 OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Cosimo Sisto avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di bancarotta fraudolenta.
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato, nonostante il termine si sostiene decorso prima della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, perché la difesa non considera che, al termine massimo di legge, dovevano essere aggiunti 60 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen. (da rinvio dell'udienza del 24.2.2020 all'udienza del 24.5.2020, per legittimo impedimento del difensore dell'imputato), sicché il termine di prescrizione prorogato risulta successivo alla data della pronuncia della sentenza d'appello.
Il motivo, pertanto, è manifestamente infondato ed inammissibile, di talchè l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. Infatti, dinanzi ad un ricorso per gli altri aspetti del tutto inammissibile, come è quello di specie, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che la prescrizione non è rilevabile se intervenuta successivamente alla pronuncia della Corte d'Appello (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903;
Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531; vedi anche, in motivazione, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1