Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9491/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9491/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9491/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE CIRO nato a NAPOLI il 25/11/1963 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Ciro Vitale avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., riconosciute le circostanze ex art. 62-bis equivalenti alla recidiva contestata e valorizzata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9491/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Ciro Vitale avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., riconosciute le circostanze ex art. 62-bis equivalenti alla recidiva contestata e valorizzata.

Parole chiave

Generato dall'IA
uso di false generalità documenti d'identità uso di un documento falso frode alla legge sugli stranieri credibilità dell'identità visto
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE CIRO nato a NAPOLI il 25/11/1963 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Ciro Vitale avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., riconosciute le circostanze ex art. 62-bis equivalenti alla recidiva contestata e valorizzata.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva (ovvero chiede l'esclusione dell'aggravante), risulta genericamente formulato, evocando presunte carenze motivazionali e non precisando, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed invoca, in realtà, null'altro che una lettura alternativa delle opzioni alle quali ha inteso aderire il giudice di merito, senza confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (cfr.

Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; vedi anche Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). In particolare, per escludere il giudizio di prevalenza tra attenuanti ed aggravante, la Corte territoriale ha valorizzato la personalità negativa del ricorrente, desumibile dai numerosi e rilevanti precedenti penali, con motivazione adeguata e convincente (vedi pag. 5 della sentenza impugnata).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11