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Ordinanza — n. 9490/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9490/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9490/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN AHMED NABIL nato il 14/06/1979 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Ben Ahmed Nabil avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che - per quanto ancora di interesse nel giudizio di legittimità - ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9490/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia molto genericamente vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ed all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., oltre ad essere vaghi ed aspecifici nelle censure, tendono, in realtà, ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti esibizione dei documenti d'identità uso di false generalità falsa testimonianza identificazione credibile contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia molto genericamente vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ed all'applicabilità dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN AHMED NABIL nato il 14/06/1979 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Ben Ahmed Nabil avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che - per quanto ancora di interesse nel giudizio di legittimità - ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.

2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia molto genericamente vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ed all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., oltre ad essere vaghi ed aspecifici nelle censure, tendono, in realtà, ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 ge