Sentenza — n. 9489/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARRA RAFFAELE nato a CASERTA il 08/03/1975 avverso la sentenza del 23/02/2022 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Raffaele Marra avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che, in funzione di giudice d'appello, ha confermato la decisione del giudice di pace della medesima sede di condanna del suddetto imputato per il reato di minaccia nei confronti di Biagio Santonastaso.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 9489/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Raffaele Marra avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che, in funzione di giudice d'appello, ha confermato la decisione del giudice di pace della medesima sede di condanna del suddetto imputato per il reato di minaccia nei confronti di Biagio Santonastaso.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARRA RAFFAELE nato a CASERTA il 08/03/1975 avverso la sentenza del 23/02/2022 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Raffaele Marra avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che, in funzione di giudice d'appello, ha confermato la decisione del giudice di pace della medesima sede di condanna del suddetto imputato per il reato di minaccia nei confronti di Biagio Santonastaso.
2. Considerato che è stato depositato verbale di remissione di querela da parte della persona offesa del reato, con contestuale accettazione della remissione, redatto in data 23.6.2022 dalla Stazione dei Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere. Rilevato, altresì, che il reato di minaccia, previsto dall'art. 612, primo comma, cod. pen. configura un'ipotesi delittuosa perseguibile a querela di parte e che, pertanto, deve ritenersi estinto per remissione di querela, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e revoca delle statuizioni civili (risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali alla parte civile). Vista la memoria del difensore dell'imputato, con cui si chiede la prevalenza della causa di estinzione del reato per rimessione di querela sull'inammissibilità del ricorso.
3. Rilevato, pertanto, che il reato deve essere dichiarato estinto per remissione di querela e che la declaratoria di estinzione del reato travolge le statuizioni civili, mentre le spese del procedimento rimangono, comunque, a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.). Infatti, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301; Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché li reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese processuali a carico del querelato. Così deciso il