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Ordinanza — n. 9485/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9485/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9485/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGNAZZO DANIEL nato a RIVOLI il 04/12/1995 avverso la sentenza del 01/04/2022 del TRIBUNALE di IVREAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; e0 OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Daniel Cagnazzo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea in funzione di Giudice d'Appello che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di lesioni personali e minaccia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9485/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Daniel Cagnazzo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea in funzione di Giudice d'Appello che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di lesioni personali e minaccia.

Parole chiave

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minaccia azione civile lesioni personali allegazioni fattuali non credibili lesione alla caviglia prognosi di pericolosità
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGNAZZO DANIEL nato a RIVOLI il 04/12/1995 avverso la sentenza del 01/04/2022 del TRIBUNALE di IVREAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; e0 OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Daniel Cagnazzo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea in funzione di Giudice d'Appello che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di lesioni personali e minaccia.

2. Considerato che il ricorrente ha depositato in data 14.9.2022, tramite il difensore e procuratore speciale, atto di rinuncia all'impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso. Infatti, le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che, in tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (con conseguente impossibilità anche di dichiarare l'eventuale prescrizione del reato: così Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2