Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9483/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments and improper fact re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9483/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Barraco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Barraco challenged the lower court's finding of criminal liability, arguing for a different factual reconstruction and proof evaluation. The court rejected this because appeals cannot re-evaluate facts unless there is manifest illogicality, and the appellant's arguments were generic and repetitive of the appellate decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely restate generic arguments or attempt to re-evaluate facts without demonstrating manifest illogicality in the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility manifest illogicality standard factual re-evaluation prohibition generic appeal arguments Cassazione procedural rules reati contro i doveri d'ufficio e professionali reati di corruzione falsità ideologica in documenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
art. 479 cod. pen
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 479 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRACO GIROLAMO SALVATORE nato a MARSALA il 12/07/1967 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Girolamo Salvatore Barraco avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che - per quanto ancora di interesse nel giudizio di legittimità - ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui agli artt. 479, 616 e 331 cod. pen.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 479 cod. pen., tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il motivo, peraltro, riproduce anche ragioni pedisseque rispetto all'atto di appello, consegnando il ricorso al vizio di genericità, da cui deriva un'ulteriore causa di inammissibilità.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11