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Ordinanza — n. 9379/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal for attempted burglary due to lack of specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9379/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Cappello inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Cappello challenged the second-instance conviction for attempted burglary in a residence, arguing for a violation of law and defects in reasoning. The court rejected these claims because the sole ground of appeal consisted of abstract propositions devoid of concrete argumentative support regarding the actual facts.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is a generic allegation of legal violation or defect in reasoning without specific argumentative references to the factual basis of the conviction.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds attempted burglary defect in reasoning procedural costs Corte di Cassazione abstract propositions tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPELLO SALVATORE nato a PALERMO il 12/06/1981 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cappello Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01