Ordinanza — n. 9377/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONE DOMENICO nato a NAPOLI il 11/03/1955 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Petrone Domenico ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia grave; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di conoscenza o conoscibilità della minaccia da parte della persona offesa, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9377/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONE DOMENICO nato a NAPOLI il 11/03/1955 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Petrone Domenico ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia grave; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di conoscenza o conoscibilità della minaccia da parte della persona offesa, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/0