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Ordinanza — n. 9374/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against plea bargain sentence for filing inadmissible factual objections outside statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9374/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals filed by Filipova Snezhana and Filipov Isus Angelov inadmissible without procedural formalities. Although the defendants argued for factual errors and lack of evidence regarding specific crimes, their submissions fell outside the limited grounds permitted for challenging a plea bargain under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; objections lacking these grounds are inadmissible and result in immediate dismissal with cost liability.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds statutory limitations procedural dismissal court costs liability perseguimento penale per truffa altri capi d'accusa altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
pen.; - che le censure sono proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
- che Filipova Snezhana e Filipov Isus Angelov ricorrono avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia, che ha loro applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico ministero per i reati di cui agli artt.
art. 114 cod. pen
pen.; - che, con entrambi i motivi, i ricorrenti, sebbene deducano l'erronea qualificazione giuridica del fatto, in realtà, propongono censure in fatto, lamentando l'insussistenza di uno dei reati, per assenza di elementi probatori, e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FILIPOVA SNEZHANA nato il 10/07/1998 FILIPOV ISUS ANGELOV nato il 26/01/1998 avverso la sentenza del 20/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PISTOIAdate-avv-ise-a4le-paFt4; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Filipova Snezhana e Filipov Isus Angelov ricorrono avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia, che ha loro applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico ministero per i reati di cui agli artt. 624-625, 493-ter, 648-ter.1, 64856-493-ter cod. pen.; - che, con entrambi i motivi, i ricorrenti, sebbene deducano l'erronea qualificazione giuridica del fatto, in realtà, propongono censure in fatto, lamentando l'insussistenza di uno dei reati, per assenza di elementi probatori, e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; - che le censure sono proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; che tale inammissibilità, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., deve essere dichiarata senza formalità di procedura; che ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden