Ordinanza — n. 9372/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO ALFREDO nato a SALERNO il 27/09/1977 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 34922/2022 Letta la memoria dell'Avv. Francesco Paolo Staffieri, per il ricorrente, che ha contestato il giudizio di inammissibilità del ricorso; Rilevato che Pappalardo Alfredo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che, in parziale riforma della sentenza di condanna per il delitto di diffamazione del Tribunale di Salerno, gli ha concesso la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 51 c.p, art. 603 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9372/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il terzo motivo di ricorso, di censura dell'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha posto in evidenza come la pubblicità dell'esternazione fosse gravemente lesiva della professionalità della persona offesa, non potendo pertanto essere considerata di particolare tenuità, con apprezzamento insindacabile nella presente sede Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO ALFREDO nato a SALERNO il 27/09/1977 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 34922/2022 Letta la memoria dell'Avv. Francesco Paolo Staffieri, per il ricorrente, che ha contestato il giudizio di inammissibilità del ricorso; Rilevato che Pappalardo Alfredo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che, in parziale riforma della sentenza di condanna per il delitto di diffamazione del Tribunale di Salerno, gli ha concesso la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;
Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale denuncia la violazione dell'art. 51 c.p., risulta meramente reiterativo del motivo di appello, già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, spiegando l'insussistenza della scriminante in questione alla luce del difetto dei requisiti di continenza e verità dei fatti posti a fondamento delle espressioni incriminate; Considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata assunzione di prova decisiva, risulta aspecifico rispetto alla motivazione che la Corte distrettuale ha posto a base del diniego dell'invocata attività istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. (cfr. pag. 4 sentenza impugnata);
Considerato che il terzo motivo di ricorso, di censura dell'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha posto in evidenza come la pubblicità dell'esternazione fosse gravemente lesiva della professionalità della persona offesa, non potendo pertanto essere considerata di particolare tenuità, con apprezzamento insindacabile nella presente sede Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presi