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Ordinanza — n. 9371/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9371/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9371/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTONIERI GENNARO nato a AFRAGOLA il 07/03/1955 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bertonieri Gennaro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di prova della responsabilità dell'imputato, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di reale confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9371/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTONIERI GENNARO nato a AFRAGOLA il 07/03/1955 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bertonieri Gennaro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di prova della responsabilità dell'imputato, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di reale confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici imposta sull'energia materiale elettrico e apparecchiature radio abuso di impianti di telecomunicazioni misure sull’energia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTONIERI GENNARO nato a AFRAGOLA il 07/03/1955 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bertonieri Gennaro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di prova della responsabilità dell'imputato, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di reale confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/