Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and mere factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Golino Silvestre inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for attempted private violence with an aggravating circumstance, but the court found his first ground to be mere factual complaints unsuitable for this level of review. The second ground was rejected because the appeal lacked specific arguments, violating the established principle that appeals must explicitly articulate critical reasons against the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it contains only general requests without specific arguments or if it consists merely of factual complaints, as the court must explicitly articulate critical reasons against the grounds of the decision under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOLINO SILVESTRE nato a SANTANTIMO il 13/11/1961 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Golino Silvestre ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di tentata violenza privata, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (già art. 7 I. n. 203 del 1991), riducendo a due anni di reclusione la pena inflitta;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato di violenza privata, si risolve in mere doglianze di fatto inammissibili in questa sede a fronte di una motivazione ampia e congrua offerta dalla Corte di appello sulla ricostruzione del fatto pacificamente riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 56-610 cod. pen.; Ritenuto che il secondo motivo - che denuncia vizio di motivazione in punto di riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato: - la Corte di appello ha osservato come tale richiesta, formulata in sede di gravame, fosse aspecifica, perché non sorretta da ragioni a sostegno di mere richieste; - la decisione si conforma pienamente al consolidato principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); - nella specie la richiesta di esclusione della aggravante e di concessione delle attenuanti era generica vuoi sotto il profilo intrinseco, poiché si esauriva in mere richieste prive di concrete ragioni a sostegno, vuoi sotto quello estrinseco data l'assenza di confronto critico con i motivi posti a fondamento della decisione di primo grado sui medesimi punti che davano ampiamente conto della sussistenza dell'aggravante e delle ragioni ostative alla concessione delle attenuanti generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.