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Ordinanza — n. 9367/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9367/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9367/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DU MIN WU nato il 21/08/1985 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Du Min Wu ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 339 cod. pen., consistito nel "puntare un coltello al collo della persona offesa dicendole che lui aveva ucciso in passato e [...] che sarebbe morta prima di sera"; rilevato che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato e alla responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità perché, oltre a risolversi in mere doglianze in punto di fatto, è affidato a censure generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito e unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non incorre in cadute di illogicità;

Regesto Legislator

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art. 339 cod. pen; Ordinanza — n. 9367/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso di specie (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia difesa obbligatoria carenza di credibilità oggettiva violenza o minaccia contro le autorità tentato omicidio atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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art. 339 cod. pen
in relazione all'art. 339 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DU MIN WU nato il 21/08/1985 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Du Min Wu ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 339 cod. pen., consistito nel "puntare un coltello al collo della persona offesa dicendole che lui aveva ucciso in passato e [...] che sarebbe morta prima di sera"; rilevato che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato e alla responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità perché, oltre a risolversi in mere doglianze in punto di fatto, è affidato a censure generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito e unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non incorre in cadute di illogicità;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso di specie (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così d