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Ordinanza — n. 9366/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9366/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9366/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ATONNA VINCENZO nato a NAPOLI il 06/03/1982 NAPOLITANO CIRO nato a NAPOLI il 19/08/1986 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Atonna Vincenzo e Napolitano Ciro ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 615-quater, cod. pen.; Considerato che i due motivi di ricorsi - che contestano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'ad- 131-bis cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche - sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 punto b su 131-bis cod. pen. e pag. 3 punto c su 62-bis cod. pen.);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9366/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ATONNA VINCENZO nato a NAPOLI il 06/03/1982 NAPOLITANO CIRO nato a NAPOLI il 19/08/1986 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Atonna Vincenzo e Napolitano Ciro ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 615-quater, cod. pen.; Considerato che i due motivi di ricorsi - che contestano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'ad- 131-bis cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche - sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 punto b su 131-bis cod. pen. e pag. 3 punto c su 62-bis cod. pen.);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/0