Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9364/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9364/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9364/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTRONEO ANTONIO nato a NAPOLI il 20/11/1973 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 34583/2022 Rilevato che Cotroneo Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, di conferma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che lo aveva condannato a tre anni di reclusione per i delitti di cui agli artt. 582, 585 e 612, comma 2, c.p. e 4 L. 110/1975. Considerato che il motivo di ricorso proposto lamenta l'eccessività della pena inflitta ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, laddove. da un lato, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (nel caso di specie valorizzando i numerosi precedenti penali dell'imputato), dall'altro il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche è inibito dall'art. 69 co. 4 c.p., essendo all'imputato applicata la recidiva reiterata e specifica.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9364/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 34583/2022 Rilevato che Cotroneo Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, di conferma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che lo aveva condannato a tre anni di reclusione per i delitti di cui agli artt. 582, 585 e 612, comma 2, c.p. e 4 L. 110/1975. Considerato che il motivo di ricorso proposto lamenta l'eccessività della pena inflitta ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, laddove. da un lato, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (nel caso di specie valorizzando i numerosi precedenti penali dell'imputato), dall'altro il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche è inibito dall'art. 69 co. 4 c.p., essendo all'imputato applicata la recidiva reiterata e specifica.

Parole chiave

Generato dall'IA
allontanamento nonostante motivi di salute intervenuta prescrizione sospensione del diritto all'indennità termine di sospensione ritardo ingiustificato istanza di ricusazione tardiva
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTRONEO ANTONIO nato a NAPOLI il 20/11/1973 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 34583/2022 Rilevato che Cotroneo Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, di conferma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che lo aveva condannato a tre anni di reclusione per i delitti di cui agli artt. 582, 585 e 612, comma 2, c.p. e 4 L. 110/1975. Considerato che il motivo di ricorso proposto lamenta l'eccessività della pena inflitta ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, laddove. da un lato, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (nel caso di specie valorizzando i numerosi precedenti penali dell'imputato), dall'altro il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche è inibito dall'art. 69 co. 4 c.p., essendo all'imputato applicata la recidiva reiterata e specifica.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere