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Ordinanza — n. 9363/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to late submission and lack of prior appeal argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9363/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant submitted a late memorandum arguing the prosecution was time-barred under new law 150/2022, while the court found the appeal's main grounds were unproven and not raised during the second instance. The court ruled that the new procedural rule does not override the final judgment's substantive effect, thus rejecting the late intervention.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds were not raised in the appeal act, and a new procedural rule regarding prosecution time limits does not invalidate a final judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal late memorandum procedural time limits final judgment effect prosecution of office reati violenti azione penale privata altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 673 cod. proc. pen.
273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod.
Legge n. 150 del 2022
(capo D), commessi in data 1 settembre 2018; letta la memoria tardivamente trasmessa in data odierna con la quale il difensore chiede dichiararsi l'azione penale improcedibile per difetto di querela alla luce della novella introdotta con la legge n. 150 del 2022;
Legge n. 110 del 1975
(capo B), 4 legge n. 110 del 1975 (capo C), 582-585 cod.
artt. 610 cod. pen
art. 673 cod. proc. pen
273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino
Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv.
Sez. 5, n. 1 del 2023
notizie di decisione Sez. 5, n. 1 del 2023, udienza 10 gennaio 2023;
Sez. 2, n. 1 del 2023, ric. Evangelista
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENDA BRUNO nato a ERICE il 09/11/1990 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Renda Bruno ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 610 cod. pen. (capo A), 581 cod. pen. (capo B), 4 legge n. 110 del 1975 (capo C), 582-585 cod. pen. (capo D), commessi in data 1 settembre 2018; letta la memoria tardivamente trasmessa in data odierna con la quale il difensore chiede dichiararsi l'azione penale improcedibile per difetto di querela alla luce della novella introdotta con la legge n. 150 del 2022;

Ritenuto che il l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è inammissibile in quanto: - manifestamente infondato, sotto il profilo delle attenuanti generiche, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); - inedito, sotto il profilo della commisurazione della pena, perché non proposto con l'atto di appello;

Chiarito, in relazione alla richiesta di cui alla memoria tardiva, che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile (cfr. notizie di decisione Sez. 5, n. 1 del 2023, udienza 10 gennaio 2023;

Sez 2, n. 1 del 2023, udienza 19 gennaio 2023, ric. Evangelista); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende