Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9362/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9362/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9362/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURI ANGELO nato a TARANTO il 22/10/1971 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Turi Angelo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica commesso fino al 15 maggio 2018, in concorso con la propria moglie convivente (Insito Maria che ha definito la propria posizione ex art. 599-bis cod. proc. pen);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 9362/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che analogo vizio di genericità intrinseca involge il terzo motivo di ricorso, attinente alla commisurazione della pena, poiché si prescinde completamente dalla risposta fornita dalla Corte di appello: la pena è stata applicata nel minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
danneggiamento d'impianti elettrici imputazione di furto convivenza di fatto non dichiarata accuse di abuso accuse di truffa responsabilità dei coniugi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 110 cod. pen
pen., l'inosservanza dell'art. 110 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURI ANGELO nato a TARANTO il 22/10/1971 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Turi Angelo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica commesso fino al 15 maggio 2018, in concorso con la propria moglie convivente (Insito Maria che ha definito la propria posizione ex art. 599-bis cod. proc. pen);

Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 110 cod. pen. per non aver considerato l'ipotesi della mera connivenza - non è ammissibile poiché il vizio dedotto riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta); mentre non si versa nella denuncia di tale vizio in presenza dell'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr.

Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404); rilevato che, in ogni caso, il motivo è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito, con una valutazione in fatto congruamente motivata e qui non sindacabile, ha ritenuto provato la corresponsabilità di entrambi i coniugi Turi e Insito nella sottrazione di energia elettrica in favore dell'appartamento in cui, entrambi, abitavano; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione, è intrinsecamente generico, poiché si arresta a considerazioni di carattere generale e astratto senza svolgere un reale confronto critico con le ragioni poste a fondamento della doppia conforme di condanna;

Ritenuto che analogo vizio di genericità intrinseca involge il terzo motivo di ricorso, attinente alla commisurazione della pena, poiché si prescinde completamente dalla risposta fornita dalla Corte di appello: la pena è stata applicata nel minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.