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Ordinanza — n. 9361/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on theft conviction due to lack of merit in recidivism comparison arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9361/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Santese Ciro inadmissible, upholding his conviction for theft of a parked car. The appellant argued that mitigating circumstances regarding recidivism should outweigh aggravating factors, but the court found this comparison discretionary and not subject to cassation review. Consequently, the request to postpone the hearing due to new procedural rules was also rejected, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; Artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen.: The court's discretionary evaluation of whether mitigating circumstances outweigh aggravating ones in sentencing does not fall under cassation review unless based on arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism aggravating circumstances mitigating circumstances comparison discretionary sentencing evaluation cassation review limits theft conviction upholding procedural economy principle contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
150 del 2022; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso- che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle attenuanti ex artt.
Artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen.
Art. 673 cod. proc. pen.
273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod.
d. Igs. n. 150 del 2022
legge n. 150 del 2022
Ritenuto che l'istanza di rinvio non può essere accolta, in quanto la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd.
art. 69 cod. pen
150 del 2022; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso- che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen.
art. 673 cod. proc. pen
273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551
Sez. 5, n. 1 del 2023
notizie di decisione Sez. 5, n. 1 del 2023, udienza 10 gennaio 2023;
Sez 2, n. 1 del 2023, ric. Evangelista
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTESE CIRO nato a BRINDISI il 06/03/1972 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Santese Ciro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il furto di una autovettura posteggiata in un parcheggio pubblico (artt. 624, 625, comma secondo, n. 7, cod. pen.) commesso il 22 marzo 2019; letta la memoria tardiva trasmessa in data odierna, con cui il difensore chiede di rinviare l'udienza al fine di dare seguito all'art. 2 d.

Igs. n. 150 del 2022; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso- che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle attenuanti ex artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. sulle riconosciute aggravanti della recidiva e della esposizione del bene alla pubblica fede - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 2), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Ritenuto che l'istanza di rinvio non può essere accolta, in quanto la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile (cfr. notizie di decisione Sez. 5, n. 1 del 2023, udienza 10 gennaio 2023;

Sez 2, n. 1 del 2023, udienza 19 gennaio 2023, ric. Evangelista); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende