Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it constitutes mere factual complaints violating procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giancarlo Lacatena's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of theft charges based on alleged unreliability of police statements, arguing violations of procedural articles 189 and 213. The court rejected these claims as mere factual grievances that improperly seek a re-evaluation of evidence without logical flaws, thus barring them in the final review stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 189, 213 c.p.p.: Appeals in the final instance stage are inadmissible if they consist solely of factual complaints or requests for alternative interpretation of evidence absent logical errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACATENA GIANCARLO nato a FASANO il 26/10/1988 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Lacatena Giancarlo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine al reato di furto monoaggravato, così riqualificata l'originaria imputazione di rapina impropria;
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che pur denunciando la violazione degli artt. 189 e 213 cod. proc. pen, si sostanzia nella contestazione di affidabilità delle dichiarazioni rese dalla polizia giudiziaria, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna, senza incorrere in cadute di logicità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il