Ordinanza — n. 9358/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MONACO ALESSANDRO nato a PALERMO il 10/08/1976 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Lo Monaco Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna in ordine al reato di tentata violenza privata (capo C); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato e la responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna, senza incorrere in cadute di logicità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9358/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MONACO ALESSANDRO nato a PALERMO il 10/08/1976 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Lo Monaco Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna in ordine al reato di tentata violenza privata (capo C); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato e la responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna, senza incorrere in cadute di logicità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/