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Ordinanza — n. 9355/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9355/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9355/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINNA CHRISTIAN nato a OZIERI il 14/04/1982 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Pinna Christian ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari ne ha confermato la condanna per furto di una "macchina cambiamonete" all'interno di una lavanderia a gettoni; Considerato che il primo motivo di ricorso - che eccepisce la nullità della citazione dell'imputato in appello perché effettuata presso il domicilio dichiarato con cui l'imputato stesso non aveva più alcun rapporto - è manifestamente infondato, per le medesime ragioni già evidenziate nella sentenza impugnata: - come risulta dal verbale di identificazione redatto il 18 agosto 2015 dai Carabinieri della stazione di Sassari, l'imputato ha eletto domicilio in Sassari, via Goldoni n. 14 presso Solinas Lara; - la notificazione della citazione in appello è stata effettuata il 17 gennaio 2022 dalla polizia municipale presso il domicilio eletto (Sassari, via Goldoni n.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9355/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Pinna Christian ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari ne ha confermato la condanna per furto di una "macchina cambiamonete" all'interno di una lavanderia a gettoni; Considerato che il primo motivo di ricorso - che eccepisce la nullità della citazione dell'imputato in appello perché effettuata presso il domicilio dichiarato con cui l'imputato stesso non aveva più alcun rapporto - è manifestamente infondato, per le medesime ragioni già evidenziate nella sentenza impugnata: - come risulta dal verbale di identificazione redatto il 18 agosto 2015 dai Carabinieri della stazione di Sassari, l'imputato ha eletto domicilio in Sassari, via Goldoni n. 14 presso Solinas Lara; - la notificazione della citazione in appello è stata effettuata il 17 gennaio 2022 dalla polizia municipale presso il domicilio eletto (Sassari, via Goldoni n.

Parole chiave

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indagine per furto assicurazione contro il furto prove acquisite tramite sorveglianza furto di lieve entità prova informatica furto per mestiere
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINNA CHRISTIAN nato a OZIERI il 14/04/1982 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Pinna Christian ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari ne ha confermato la condanna per furto di una "macchina cambiamonete" all'interno di una lavanderia a gettoni; Considerato che il primo motivo di ricorso - che eccepisce la nullità della citazione dell'imputato in appello perché effettuata presso il domicilio dichiarato con cui l'imputato stesso non aveva più alcun rapporto - è manifestamente infondato, per le medesime ragioni già evidenziate nella sentenza impugnata: - come risulta dal verbale di identificazione redatto il 18 agosto 2015 dai Carabinieri della stazione di Sassari, l'imputato ha eletto domicilio in Sassari, via Goldoni n. 14 presso Solinas Lara; - la notificazione della citazione in appello è stata effettuata il 17 gennaio 2022 dalla polizia municipale presso il domicilio eletto (Sassari, via Goldoni n.

14) mediante consegna proprio a Solinas Lara, domiciliataria indicata dall'imputato; Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di appello, dietro l'apparente denuncia di violazione di legge e di vizi motivazionali, demandano al giudice di legittimità il vaglio del materiale istruttorio e in particolare la idoneità probatoria della ricognizione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria; compito che spetta invece al giudice di merito, il quale ha fornito ampia motivazione sul punto, sottolineando, tra l'altro, le peculiarità fisiognomiche dell'imputato che lo rendono particolarmente riconoscibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così d