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Ordinanza — n. 9354/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and factually unsupported regarding inadmissibility of statements and aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9354/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that statements made without a lawyer were unusable and that an aggravating circumstance lacked motivation, but the court found these grounds generic and factually unfounded. The court determined the appeal did not meet the requirements of Article 606 of the Code of Criminal Procedure because the alleged defects were either non-existent or unrelated to the specific procedural violations listed.

Regesto Legislator

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Art. 582-585, in rif. art. 576, n. 5-bis, cod. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal must be specific and grounded in material facts; generic arguments regarding inadmissibility of statements or lack of motivation regarding aggravating circumstances do not satisfy the requirements of Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds aggravating circumstance code criminal procedure procedural costs lesioni personali azione civile causalità della lesione al ginocchio

Disposizioni normative citate

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Art. 582-585, in rif. art. 576, n. 5-bis, cod. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO MAURO nato a ALGHERO il 20/03/1967 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Monaco Mauro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali commesso ai danni di un agente della polizia penitenziaria (artt. 582-585, in rif. art. 576, n. 5-bis, cod. pen.);

Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato senza l'assistenza del difensore e il vizio di motivazione in punto di sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 576, n. 5-bis, cod. pen. - è generico e in fatto in quanto: - la Corte di appello non ha utilizzato le dichiarazioni rese dall'indagato nella fase delle indagini preliminari, bensì quelle rese nel corso del suo esame reso nel giudizio all'udienza del 20 marzo 2009; - l'asserito vizio di "travisamento del fatto" rispetto al contenuto di tali dichiarazioni non è deducibile, non rientrando nel novero dell'art. 606 cod. proc. pen. (che ricomprende il vizio, ben diverso, del c.d. travisamento della prova, o, meglio, di contraddittorietà processuale); - la manifesta illogicità della motivazione circa l'avere o meno ricevuto uno schiaffo dalla persona offesa concerne una ricostruzione in fatto non deducibile in questa sede e, inoltre, riguarda un accadimento che la medesima Corte di appello reputa non decisivo («in ogni caso quand'anche volesse ritenersi che l'azione lesiva dell'appellante seguì l'energica attività di soccorso prestata dall'Ortu [...]», così pag. 5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de