Ordinanza — n. 9351/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GIOVANNI nato a NAPOLI il 16/04/1970 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Esposito Giovanni ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato; Considerato che i tre motivi di ricorso proposti sono privi di specificità perché meramente riproduttivi dei medesimi profili di censura devoluti con l'atto di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 su recidiva, giudizio di bilanciamento e commisurazione della pena);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9351/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che la doglianza sulla recidiva è manifestamente infondata, poiché il giudice di appello non si è arrestato al requisito formale, ma ha espressamente valutato anche la sussistenza del presupposto sostanziale e rilevato che il giudizio di bilanciamento e la determinazione della pena non sono censurabili in sede di legittimità quando sorretti, come nella specie, da congrua motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GIOVANNI nato a NAPOLI il 16/04/1970 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Esposito Giovanni ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato; Considerato che i tre motivi di ricorso proposti sono privi di specificità perché meramente riproduttivi dei medesimi profili di censura devoluti con l'atto di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 su recidiva, giudizio di bilanciamento e commisurazione della pena);
Considerato, inoltre, che la doglianza sulla recidiva è manifestamente infondata, poiché il giudice di appello non si è arrestato al requisito formale, ma ha espressamente valutato anche la sussistenza del presupposto sostanziale e rilevato che il giudizio di bilanciamento e la determinazione della pena non sono censurabili in sede di legittimità quando sorretti, come nella specie, da congrua motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i