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Sentenza — n. 9350/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9350/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9350/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Caianiello Anna per il furto di energia elettrica (aggravato ex art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen.) commesso sino al 11 settembre 2009; mentre ha dichiarato estinti per prescrizioni le restanti condotte commesse sino al 23 marzo 2009, 6 aprile 2009 e 13 dicembre 2007, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 9350/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso non è manifestamente infondato, atteso che sul punto la giurisprudenza di legittimità registra un contrasto. Discende che, in assenza dei presupposti per pronunciare una sentenza assolutoria nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 11 marzo 2022 è maturato il termine di prescrizione anche dell'ultimo reato rimasto in contestazione.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici continuazione dell'esecuzione sottrazione di energia abbandono del procedimento per truffa altri capi d'accusa estensione della procedura
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAIANIELLO ANNA nato a NAPOLI il 22/10/1962 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Caianiello Anna per il furto di energia elettrica (aggravato ex art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen.) commesso sino al 11 settembre 2009; mentre ha dichiarato estinti per prescrizioni le restanti condotte commesse sino al 23 marzo 2009, 6 aprile 2009 e 13 dicembre 2007, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia la mancata notificazione dell'estratto contumaciale all'imputata contumace, erroneamente dichiarata assente.

3. Il ricorso non è manifestamente infondato, atteso che sul punto la giurisprudenza di legittimità registra un contrasto. Discende che, in assenza dei presupposti per pronunciare una sentenza assolutoria nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 11 marzo 2022 è maturato il termine di prescrizione anche dell'ultimo reato rimasto in contestazione.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso