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Ordinanza — n. 9347/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specificity and procedural bar from prior judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9347/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Negromanti Vittorio Alberto inadmissible, dismissing his challenge to the conviction for fraud and recidivism. The court found the two grounds of appeal lacked specificity, merely repeating arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the procedural bar established by the prior judgment prevented any further review, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625 c.p.; Art. 648 c.p.p.: An inadmissible appeal creates a substantive res judicata effect, rendering subsequent procedural facts or non-punishability causes legally irrelevant.

Parole chiave

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inadmissible appeal res judicata effect lack of specificity procedural bar criminal conviction fraud and recidivism Court of Cassazione gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 624 c.p.
Art. 625, comma primo, n. 2 c.p.
Art. 648 c.p.p.
Legge n. 150 del 2022
articolo 648 cod. proc. pen
150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGROMANTI VITTORIO ALBERTO nato a BOLOGNA il 27/05/1972 avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Negromanti Vittorio Alberto ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 2, cod. pen., commesso il 6febbraio 2018; Considerato che i due motivi di ricorso proposti sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. seconda pagina della motivazione su utilizzo di mezzo fraudolento e seconda e terza pagina su recidiva);

Chiarito che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così decis