Ordinanza — n. 9346/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUTKOWSKI MICHAL nato il 12/06/1986 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rutkowski Michal ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato avente ad oggetto la sottrazione di energia elettrica, commesso il 14 febbraio 2017; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la responsabilità dell'imputato sostenendo che non vi sarebbe traccia delle dichiarazioni confessorie di questi, si sostanzia nella denuncia di un vizio di travisamento della prova sub specie di "travisamento per invenzione" (vale a dire l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo) non è stato dedotto con i motivi di appello, nonostante anche la sentenza di primo grado avesse citato le medesime dichiarazioni dell'imputato (cfr. pag. 2); mentre l'eccezione di inutilizzabilità è inammissibile poiché fondata su una mera ipotesi circa l'assunzione di quelle dichiarazioni;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 648 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9346/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Chiarito che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUTKOWSKI MICHAL nato il 12/06/1986 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rutkowski Michal ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato avente ad oggetto la sottrazione di energia elettrica, commesso il 14 febbraio 2017; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la responsabilità dell'imputato sostenendo che non vi sarebbe traccia delle dichiarazioni confessorie di questi, si sostanzia nella denuncia di un vizio di travisamento della prova sub specie di "travisamento per invenzione" (vale a dire l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo) non è stato dedotto con i motivi di appello, nonostante anche la sentenza di primo grado avesse citato le medesime dichiarazioni dell'imputato (cfr. pag. 2); mentre l'eccezione di inutilizzabilità è inammissibile poiché fondata su una mera ipotesi circa l'assunzione di quelle dichiarazioni;
Chiarito che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr.
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d