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Ordinanza — n. 9343/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9343/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9343/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMAIPITINGA PIETRO nato a TARANTO il 19/07/1952 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che l'imputato Tomaipitinga Pietro ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Cotte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - , in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; - che l'unico motivo proposto - con il quale viene contestata l'entità della pena inflitta e l'applicazione della recidiva - è inammissibile alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (pena comunque legale e inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena sulla responsabilità dell'imputato, effettuato dal giudice di primo grado; che, «in tema di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale ... si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti» (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9343/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che l'imputato Tomaipitinga Pietro ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Cotte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - , in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; - che l'unico motivo proposto - con il quale viene contestata l'entità della pena inflitta e l'applicazione della recidiva - è inammissibile alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (pena comunque legale e inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena sulla responsabilità dell'imputato, effettuato dal giudice di primo grado; che, «in tema di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale ... si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti» (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale remissione della pena adeguamento della pena sanzioni penali errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
- che l'imputato Tomaipitinga Pietro ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Cotte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - , in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMAIPITINGA PIETRO nato a TARANTO il 19/07/1952 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che l'imputato Tomaipitinga Pietro ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Cotte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - , in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; - che l'unico motivo proposto - con il quale viene contestata l'entità della pena inflitta e l'applicazione della recidiva - è inammissibile alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (pena comunque legale e inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena sulla responsabilità dell'imputato, effettuato dal giudice di primo grado; che, «in tema di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale ... si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti» (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside